Art. 42 OADI

Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea

1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’ufficio regionale di collocamento (URC) entro una settimana dall’inizio della medesima.
2 L’assicurato che annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI
    · 26/08/1991 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 42 cpv. 2 OADI: sospensione e decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione. - Una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assic…
    · 26/04/1999 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. e ed art. 96 cpv. 2 LADI come pure art. 42 cpv. 1 e 2 OADI: Obbligo di segnalare tempestivamente l'incapacità lavorativa e sospensione in caso di violazione di tale obbligo
    · 29/06/2004 · 16 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 10/03/2009 · 4 citazioni de
  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 18/03/2025 · 1 citazioni de
  • Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione)
    · 12/01/2016 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.