Art. 42 OADI
Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea
1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’ufficio regionale di collocamento (URC) entro una settimana dall’inizio della medesima.
2 L’assicurato che annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI28 citazioni
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2Art. 42 cpv. 2 OADI: sospensione e decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione. - Una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assic…21 citazioni
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3Art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. e ed art. 96 cpv. 2 LADI come pure art. 42 cpv. 1 e 2 OADI: Obbligo di segnalare tempestivamente l'incapacità lavorativa e sospensione in caso di violazione di tale obbligo16 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro la disoccupazione4 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione1 citazioni
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Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.