Fatti
Il caso riguarda un disoccupato che, a causa di malattia, infortunio o maternità, era temporaneamente incapace o solo parzialmente capace di lavorare e di essere collocato, e quindi voleva far valere il suo diritto all'indennità giornaliera. Ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 3 LADI, tali disoccupati hanno diritto all'indennità giornaliera intera, ma solo dopo un periodo di attesa di una settimana, tranne in caso di maternità, infortunio o ospedalizzazione. Il Consiglio federale ha disciplinato più dettagliatamente nell'art. 42, commi 1 e 2 OADI che il disoccupato deve notificare la sua incapacità lavorativa all'ufficio di collocamento entro una settimana dal suo inizio. Se la notifica è tardiva senza un motivo giustificato, non ha diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti la notifica.
Legge
Il Tribunale federale ritiene legittimo questo termine di una settimana per la notifica dell'incapacità lavorativa. Non si tratta di una mera disposizione di ordine, ma di un requisito formale per il diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti la notifica. Questa regolamentazione serve a prevenire gli abusi e a garantire il controllo da parte delle autorità, il che è giustificato in modo sostanziale.
Il Tribunale federale sottolinea che la legge nell'art. 28 LADI costituisce un'eccezione al principio fondamentale dell'assicurazione contro la disoccupazione, secondo il quale le prestazioni sono prese in considerazione solo se…