Art. 47 LADI
Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 cpv. 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
- a. i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;
- b. un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 20 cpv. 3, 38 cpv. 1 e 47 cpv. 1 LADI: Restituzione del termine10 citazioni
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29 citazioni
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3Indipendentemente dal fatto che il servizio cantonale abbia reso la sua decisione (art. 48 cpv. 2 LADI) sul rispetto del termine e sulla presa in conto della perdita di lavoro annunciata. - La cifra 77 della circolare d…9 citazioni
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4Art. 36 LADI: Preannuncio del lavoro ridotto. - La regola sui termini più brevi d'annuncio del lavoro ridotto prevista per certi casi eccezionali all'art. 58 cpv. 1 e 2 OADI è conforme alla legge (consid. 1). - Il prean…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.