Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso di K. contro la cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo e la commissione cantonale di ricorso per l'assicurazione contro la disoccupazione di Zurigo. I principali elementi di fatto sono i seguenti:

  • La decisione verte sull'interpretazione degli artt. 20 cpv. 3, 38 cpv. 1 e 47 cpv. 1 LADI concernenti la restituzione dei termini per far valere il diritto all'indennità di disoccupazione, all'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro o all'indennità in caso di intemperie.
  • Secondo la giurisprudenza, i termini di denuncia nonché i termini per far valere le prestazioni assicurative sono termini di decadenza, il cui mancato rispetto comporta l'estinzione del diritto.
  • Tuttavia, la legge prevede un'eccezione per i termini di denuncia in caso di riduzione dell'orario di lavoro e di intemperie, dove un ritardo può essere scusato se esiste un motivo valido.
  • La questione è se questo principio di restituzione dei termini possa essere applicato anche ai termini per far valere il diritto alle prestazioni assicurative, in particolare quando un assicurato è impedito per motivi di salute dall'esercitare i suoi diritti entro i termini.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che, sebbene i termini per far valere le prestazioni assicurative servano principalmente a garantire il controllo delle autorità cantonali, le conseguenze di un ritardo sono generalmente meno gravi rispetto ai termini di denuncia immediati. Pertanto, non vi è alcuna ragione oggettiva di trattare in modo più rigoroso i termini per far valere le prestazioni assicurative rispetto ai termini di denuncia.

Di conseguenza, devono essere ammessi anche…