Art. 81 OADI

Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione

1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.
2 Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l’introduzione di nuovi collaboratori.
3 L’articolo 81e cpv. 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 71 cpv. 3 LADI, art. 95 cpv. 1 e 81 cpv. 3 OADI
    · 10/12/1985 · 2 citazioni
  2. 2
    Art. 20 cpv. 3, 38 cpv. 1 e 47 cpv. 1 LADI: Restituzione del termine
    · 21/06/1988 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kursbesuch
    VSBES.2016.273
    · 10/10/2016 · 1 citazioni de
  • 30/06/2016 · 1 citazioni de
  • VSBES.2016.273
    05/12/2016 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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