Fatti

Hans Kühner, titolare di un'azienda di lavorazione del legno a Gadmen, ha comunicato telefonicamente il 7 febbraio 1984 la riduzione dell'orario di lavoro per i suoi due dipendenti. Il 27 febbraio 1984 ha presentato all'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro (KIGA) il modulo "Preavviso di riduzione dell'orario di lavoro", indicando come motivazione le condizioni meteorologiche e ragioni economiche. Il KIGA ha inizialmente sollevato obiezioni al pagamento dell'indennità per riduzione dell'orario di lavoro per il periodo fino all'8 marzo 1984, in quanto la notifica era stata effettuata in ritardo. Hans Kühner ha quindi presentato reclamo e ha chiesto di concedergli i termini ridotti di notifica ai sensi dell'art. 58 OADI e di corrispondergli l'indennità per riduzione dell'orario di lavoro a partire dal 7 febbraio 1984. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna ha respinto il reclamo per quanto riguardava la decisione di riesame.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la regolamentazione dei termini ridotti di notifica per la riduzione dell'orario di lavoro in casi eccezionali ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 e 2 OADI è conforme alla legge. Tuttavia, Hans Kühner non poteva avvalersi di questi termini ridotti nel caso in questione. Il Tribunale federale ha inoltre affermato che con il preavviso della riduzione dell'orario di lavoro, Hans Kühner ha anche tutelato i suoi diritti in relazione a un…