Art. 39 LADI
Rifusione dell’indennità per lavoro ridotto
1 La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 cpv. 3 e 32 cpv. 1 lett. b.
2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.
3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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144 citazioni
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2Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI5 citazioni
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3
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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11 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.