Art. 38 LADI
Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 cpv. 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
- a. i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;
- b. un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
- c. una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c). La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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130 citazioni
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2Art. 36 cpv. 1 LAD, art. 58 cpv. 4 OAD: Indennità per lavoro ridotto7 citazioni
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3Perenzione. - Riesame della decisione cresciuta in giudicato con la quale la prestazione è stata accordata. - Il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a decorrere nel momento in…4 citazioni
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4Art. 35 cpv. 1 LADI: Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto0 citazioni
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6Art. 31, 42 e 102 cpv. 1 LADI, art. 103 lett. a OG0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni13/09/2022 · 4 citazioni de
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Kurzarbeitsentschädigung3 citazioniVSBES.2021.75· 31/03/2021 · 3 citazioni de
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VSBES.2021.752 citazioni02/11/2021 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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