Fatti

In questo caso si trattava della richiesta di restituzione delle indennità di lavoro ridotto che erano state pagate indebitamente a un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni. La Cassa cantonale di disoccupazione di Nidvaldo aveva corrisposto le indennità di lavoro ridotto al membro del consiglio di amministrazione K. jun. per un periodo di oltre due anni, sebbene fosse escluso dal diritto all'indennità ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

La Cassa di disoccupazione ha richiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per un totale di Fr. 62'377.65. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Nidvaldo aveva ritenuto parzialmente ammissibile la richiesta di restituzione, nella misura in cui riguardava le indennità pagate nell'anno precedente al 15 novembre 1994 (data della decisione).

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il pagamento dell'indennità di lavoro ridotto a K. jun. era in palese contrasto con la normativa di legge, in quanto in quanto membro del consiglio di amministrazione era escluso dal diritto all'indennità ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Sebbene non fosse possibile una revisione processuale dell'attribuzione definitiva delle prestazioni, in quanto la qualità di membro del consiglio di amministrazione di K. jun. era nota pubblicamente a causa dell'iscrizione nel registro di commercio, era tuttavia soddisfatta la condizione dell'evidente inesattezza dell'attribuzione dell'indennità di lavoro ridotto, in quanto priva di fondamento giuridico sostanziale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto di ripetizione, il Tribunale federale ha affermato che il termine relativo di prescrizione di un anno di cui all'art. 95 cpv. 4 LADI inizia a decorrere nel…