Fatti
In questo caso, il ricorrente non aveva informato entro i termini l'ufficio regionale di collocamento (OADI) e la cassa di disoccupazione della sua incapacità lavorativa parziale al 50% a partire dal 14 maggio 2002. Ha notificato tale incapacità solo compilando il modulo il 10 luglio 2002 per il mese di giugno 2002, indicando allora un'incapacità totale dal 16 giugno al 5 luglio 2002. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorrente avesse non solo perso il suo diritto alle indennità per il periodo dal 17 giugno al 5 luglio 2002 in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OADI, ma avesse anche violato il suo obbligo generale di dichiarazione ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 LADI. Questa doppia violazione dell'obbligo di dichiarazione giustificava, tenuto conto del principio di proporzionalità, la sospensione del diritto alle indennità in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che in caso di violazione ripetuta, senza giustificato motivo, dell'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OADI e di una violazione simultanea dell'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 LADI, nulla si oppone al fatto che una sospensione del diritto alle indennità per violazione dell'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI si aggiunga alla perdita del diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 OADI.
Infatti, l'art. 42 cpv. 1 OADI, che si basa sull'art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, mira a prevenire gli abusi e a garantire il controllo, mentre l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 e 2 LADI costituisce un obbligo di collaborazione. La violazione di quest'ultimo obbligo può giustificare la sospensione del diritto alle indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, indipendentemente dal fatto che le informazioni errate o incomplete abbiano…