Fatti

E. ha ottenuto il 9 marzo 1970 un'ordinanza di sequestro contro H. per un credito di oltre 38.000 franchi, riguardante un'auto Commodore, vari mobili e un immobile. Il 10 marzo 1970, l'ufficiale giudiziario St. ha proceduto al pignoramento di questi beni senza stimarli. Il 14 aprile 1970, St. ha annunciato il pignoramento per il 17 aprile 1970 al domicilio del debitore, ma non è stato redatto alcun verbale né atto di pignoramento per la procedura n. 36. Il 28 luglio, l'11 agosto e il 25 agosto 1970, i creditori delle procedure di sequestro n. 77, 113 e 52 hanno chiesto l'esecuzione contro H. St. ha quindi pignorато per queste procedure gli stessi beni precedentemente pignorати su richiesta di E., senza stimarli. L'8 settembre 1970, l'ufficiale giudiziario W. ha proceduto alla stima dei beni pignorати e ha redatto un atto di pignoramento per le procedure n. 36, 77, 113 e 52, indicando che la procedura n. 36 costituiva un primo gruppo e le procedure n. 77, 113 e 52 un secondo gruppo.

Legge

Il tribunale cantonale ha ritenuto nulli i pignoramenti effettuati dall'ufficiale giudiziario St., ma che il pignoramento valido si fosse svolto l'8 settembre 1970. Il Tribunale federale rinvia il caso al tribunale cantonale per integrare lo stato di fatto e pronunciarsi nuovamente.

In primo luogo, il Tribunale federale ritiene che la mancanza di stima dei beni pignorати e l'omissione di menzione di una rivendicazione di terzi o di avviso ai creditori ipotecari e agli assicuratori non comportano la nullità del pignoramento. Queste formalità hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei creditori e del debitore, ma non quelli di terzi o di interessi pubblici. La loro omissione non rende quindi nullo il pignoramento, ma richiede solo di compiere successivamente questi atti.

In secondo luogo, la validità del pignoramento effettuato il 17 aprile 1970 nella procedura n. 36 è dubbia, poiché nel fascicolo non sono…