Art. 66 LEF
Al debitore domiciliato all’estero o in caso di notificazione impossibile
1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell’ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3 Se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.
4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: 1. il domicilio del debitore è sconosciuto; 2. il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3. il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il cpv. 3 non è possibile in un termine ragionevole.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nullità di un'esecuzione40 citazioni
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2Notificazione del precetto esecutivo mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF)19 citazioni
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3Notificazione di atti esecutivi all'estero (Israele)18 citazioni
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4Notifica di un precetto esecutivo a una società anonima (art. 65 LEF); inizio del termine per fare opposizione in caso di notifica viziata16 citazioni
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5Notifica mediante pubblicazione; domicilio sconosciuto15 citazioni
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6Notifica del precetto esecutivo mediante pubblicazione14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Ediktalzustellung eines Zahlungsbefehls12 citazioni
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Rückweisung Betreibungsbegehren (Betreibungsort; unbekannter Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort des Schuldners)10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.