Fatti

Lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di avviare una procedura esecutiva nei confronti di [B.] per il recupero di imposte cantonali. Il precetto esecutivo è stato notificato mediante pubblicazione, in quanto il domicilio del debitore era sconosciuto. Successivamente, gli atti esecutivi sono stati notificati in via edittale e il fondo di proprietà di [B.] è stato aggiudicato all'acquirente [A.] in un pubblico incanto.

[B.] ha successivamente presentato una richiesta di risarcimento, sostenendo di non essere stato informato della procedura esecutiva in quanto il suo domicilio era facilmente reperibile. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'istanza dello Stato del Cantone Ticino, dichiarando la nullità dell'esecuzione e dell'aggiudicazione del fondo.

[A.] ha presentato ricorso in materia civile contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ritenendo che la procedura esecutiva fosse nulla in quanto si era svolta interamente a insaputa del debitore, nonostante il suo domicilio fosse facilmente reperibile.

Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla se il vizio che la inficia è particolarmente grave, manifesto o facilmente riconoscibile, e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo. Nel caso in esame, l'esclusione del debitore dalla procedura esecutiva, che ha portato all'alienazione del suo fondo, costituisce un vizio…