Art. 17 LEF

All’autorità di vigilanza

1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento.
2 Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4 In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all’autorità di vigilanza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nuova stima di un fondo, legittimazione ricorsuale
    · 28/08/2003 · 194 citazioni Riassunto
  2. 2
    In concreto il gravame è, inoltre, infondato: l'autorità cantonale di sorveglianza ha infatti agito correttamente, rifiutandosi di entrare nel merito di un reclamo rivolto contro un decreto di fallimento (consid. 1). 2.…
    · 01/07/1993 · 89 citazioni Riassunto
  3. 3
    Potere cognitivo delle autorità di esecuzione e di vigilanza in caso di riscossione di un credito costitutivo di un abuso di diritto
    · 17/03/1987 · 80 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricorso in materia civile contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento
    · 11/04/2007 · 75 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 17 segg
    · 07/12/1999 · 67 citazioni Riassunto
  6. 6
    Legittimazione ricorsuale (art. 19 LEF e 78 segg
    · 24/11/1994 · 65 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.