Art. 17 LEF
All’autorità di vigilanza
1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento.
2 Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4 In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all’autorità di vigilanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nuova stima di un fondo, legittimazione ricorsuale194 citazioni
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2In concreto il gravame è, inoltre, infondato: l'autorità cantonale di sorveglianza ha infatti agito correttamente, rifiutandosi di entrare nel merito di un reclamo rivolto contro un decreto di fallimento (consid. 1). 2.…89 citazioni
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3Potere cognitivo delle autorità di esecuzione e di vigilanza in caso di riscossione di un credito costitutivo di un abuso di diritto80 citazioni
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4Ricorso in materia civile contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento75 citazioni
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5Art. 17 segg67 citazioni
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6Legittimazione ricorsuale (art. 19 LEF e 78 segg65 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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34 citazioni
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29 citazioni
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28 citazioni17/05/2019 · 28 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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