Fatti

Nel procedimento fallimentare relativo alla società D. AG con sede a U., l'Ufficio fallimentare di Zugo ha disposto il 18 giugno 2010 la cessione dei diritti di credito del fallimento nei confronti di E. e dei suoi titolari A.A. e B.A. alla società C. mbH. In seguito, A.A. e B.A. hanno chiesto la revoca di tale cessione, richiesta respinta dall'Ufficio fallimentare il 17 luglio 2015. Avverso tale rigetto, A.A. e B.A. hanno presentato ricorso all'autorità di vigilanza cantonale, che tuttavia non vi ha fatto seguito per inosservanza del termine o per motivazione insufficiente.

A.A. e B.A. hanno quindi presentato due ricorsi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni di prima istanza e della decisione di cessione dell'Ufficio fallimentare, nonché il rinvio della causa per un nuovo giudizio.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che i ricorsi sono stati a ragione respinti per inosservanza del termine di ricorso di 10 giorni o per motivazione insufficiente. I ricorrenti non avevano rispettato il termine legale di ricorso e non avevano sufficientemente motivato il loro ricorso.

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