Art. 260 LEF
Cessione dei diritti
1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa.
3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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186 citazioni
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2Responsabilità degli organi di una società anonima. 1. L'azione di responsabilità esercitata dalla massa fallimentare di una società anonima in base all'art. 753 o 754 CO o, in suo luogo, da un creditore cessionario in…42 citazioni
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3Cessione a più creditori39 citazioni
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4Competenza per controllare la validità di una cessione di credito38 citazioni
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536 citazioni
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6Responsabilità nella società anonima; concordato con abbandono parziale dell'attivo; distinzione tra danno diretto ed indiretto dei creditori della società. 1. Metodo ammissibile per delimitare i beni in caso di concord…32 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni23/05/2005 · 18 citazioni de
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Chiusura del fallimento12 citazioni
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Forderung aus Verantwortlichkeit12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.