Art. 260 LEF

Cessione dei diritti

1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa.
3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità secondo il diritto della società anonima; legittimazione attiva del creditore cessionario; eccezione di compensazione (art. 120 e 757 CO)
    · 10/01/2006 · 86 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità degli organi di una società anonima. 1. L'azione di responsabilità esercitata dalla massa fallimentare di una società anonima in base all'art. 753 o 754 CO o, in suo luogo, da un creditore cessionario in…
    · 27/08/1991 · 42 citazioni Riassunto
  3. 3
    Cessione a più creditori
    · 28/11/1995 · 39 citazioni
  4. 4
    Competenza per controllare la validità di una cessione di credito
    · 21/12/2018 · 38 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 05/03/1985 · 36 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità nella società anonima; concordato con abbandono parziale dell'attivo; distinzione tra danno diretto ed indiretto dei creditori della società. 1. Metodo ammissibile per delimitare i beni in caso di concord…
    · 08/03/1996 · 32 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/05/2005 · 18 citazioni de
  • Chiusura del fallimento
    · 28/09/2015 · 12 citazioni de Riassunto
  • Forderung aus Verantwortlichkeit
    · 16/03/2010 · 12 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.