Fatti
La X. SA è stata ammessa come creditrice al 5° rango nel fallimento della società Intertest AG con un credito di 201'000 franchi. La X. SA si è vista cedere dalla massa i diritti di azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione della società Intertest AG. La X. SA ha successivamente intentato un'azione di responsabilità contro queste persone. Il tribunale cantonale ha respinto questa azione sul presupposto che la X. SA non avesse legittimazione ad agire, in quanto il suo credito sarebbe stato ammesso erroneamente al passivo. La X. SA ha fatto ricorso contro questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso ritiene che il creditore ammesso al passivo, al quale la massa ha ceduto i diritti di azione di responsabilità, non può essere opposto dai convenuti che il suo credito sarebbe stato ammesso erroneamente al passivo. Il tribunale cantonale non poteva rimettere in discussione la validità della collocazione del credito della X. SA nell'ambito dell'azione di responsabilità ceduta dalla massa.
Infatti, la cessione dei diritti controversi ai sensi dell'art. 260 LEF riguarda solo un diritto di procedura, i diritti ceduti rimanendo nell'attivo della massa. Il cessionario è semplicemente abilitato a far valere tali diritti in nome proprio e a suo rischio e pericolo, senza che la validità del suo credito collocato possa essere rimessa in discussione.
Solo i creditori del fallimento possono contestare il…