Art. 269 LEF
1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
2 L’ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.
3 Trattandosi di pretesa dubbia, l’ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lett.. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 260.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1In virtù dell'art. 49 LEF, non si può più escutere una successione contro la quale è stata aperta una procedura di liquidazione a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 573 CC e 193 LEF)15 citazioni
-
2Registro di commercio14 citazioni
-
3Cessione di un credito da parte dell'amministrazione di una società cooperativa dopo la sospensione e la chiusura del fallimento della società13 citazioni
-
4Liquidazione di beni scoperti dopo la chiusura del fallimento (art. 269 LEF)11 citazioni
-
5Sospensione della procedura per mancanza di attivi (art. 230 LEF). 1. Diritto di ricorrere dell'amministrazione del fallimento (consid. 1). 2. Diritto dell'amministratore del fallimento di prescindere dalla decisione de…10 citazioni
-
6Cessione di un credito dopo la chiusura del fallimento9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Chiusura del fallimento8 citazioni
-
7 citazioni09/05/2019 · 7 citazioni de
-
Chiusura della procedura fallimentare5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.