Fatti

Nell'ambito del fallimento di K-F, la seconda assemblea dei creditori non ha potuto prendere una decisione su un'eventuale azione revocatoria contro K a causa della mancanza di quorum. I creditori R SA e S SA hanno quindi chiesto all'OPCF (Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti) di Z di cedere loro il credito contro K. L'OPCF ha proceduto a questa cessione il 15 dicembre 1988, mentre la procedura fallimentare era ancora in corso. Il 23 ottobre 1989, il giudice della giurisdizione di Z ha pronunciato la chiusura del fallimento di K-F. Il 28 settembre 1992, l'OPCF ha avviato una procedura formale per interrogare la massa sulla rinuncia a far valere l'azione revocatoria contro K, e infine ha ceduto il credito a R SA e S SA il 30 ottobre 1992. K ha contestato la validità di queste cessioni.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la cessione del 15 dicembre 1988, avvenuta mentre la procedura fallimentare era ancora in corso ma senza che i creditori avessero potuto pronunciarsi, è nulla. Infatti, dopo la chiusura del fallimento, l'amministrazione fallimentare non può più compiere atti amministrativi, salvo nei limiti previsti dall'art. 269 LEF. Ora, la cessione di un credito di cui si era a conoscenza prima della chiusura non è possibile.

Quanto alla cessione del 30…