Fatti
Nell'ambito del fallimento di K-F, la seconda assemblea dei creditori non ha potuto prendere una decisione su un'eventuale azione revocatoria contro K a causa della mancanza di quorum. I creditori R SA e S SA hanno quindi chiesto all'OPCF (Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti) di Z di cedere loro il credito contro K. L'OPCF ha proceduto a questa cessione il 15 dicembre 1988, mentre la procedura fallimentare era ancora in corso. Il 23 ottobre 1989, il giudice della giurisdizione di Z ha pronunciato la chiusura del fallimento di K-F. Il 28 settembre 1992, l'OPCF ha avviato una procedura formale per interrogare la massa sulla rinuncia a far valere l'azione revocatoria contro K, e infine ha ceduto il credito a R SA e S SA il 30 ottobre 1992. K ha contestato la validità di queste cessioni.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la cessione del 15 dicembre 1988, avvenuta mentre la procedura fallimentare era ancora in corso ma senza che i creditori avessero potuto pronunciarsi, è nulla. Infatti, dopo la chiusura del fallimento, l'amministrazione fallimentare non può più compiere atti amministrativi, salvo nei limiti previsti dall'art. 269 LEF. Ora, la cessione di un credito di cui si era a conoscenza prima della chiusura non è possibile.
Quanto alla cessione del 30…