Fatti

Il caso riguarda la questione se un credito patrimoniale, appartenente alla massa fallimentare ma non fatto valere nel procedimento fallimentare, possa ancora essere realizzato nel fallimento successivo ai sensi dell'art. 269 LEF. La Società Bancaria Svizzera (SBS) ha presentato una denuncia contro Heinz [P.] dopo la conclusione della procedura fallimentare della W.-AG. Essa ha chiesto l'accertamento che una dichiarazione della W.-AG del 10 aprile 1980 sulla cessione di crediti a Heinz [P.] fosse invalida e il rimborso dei pagamenti effettuati a Heinz [P.] per un importo di CHF 975'000. Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha respinto la denuncia, in quanto riteneva che la conoscenza o la conoscibilità del credito da parte dei creditori cessionari, tra cui anche la SBS, escludesse lo svolgimento di un fallimento successivo. Contro questa decisione, la SBS ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'esclusione del fallimento successivo ai sensi dell'art. 269 LEF presuppone che la maggioranza dei creditori autorizzati a partecipare alla seconda assemblea dei creditori fosse a conoscenza dell'esistenza e dell'appartenenza alla massa dei beni patrimoniali scoperti successivamente prima della conclusione della procedura fallimentare. La conoscenza di un singolo creditore non è sufficiente a tal fine. L'amministrazione fallimentare ha svolto un ruolo importante nello svolgimento della procedura fallimentare, ma non può decidere sulla sospensione o sulla prosecuzione dei processi. Ciò è di competenza esclusiva della seconda assemblea dei creditori. Anche se gli errori dell'amministrazione fallimentare non possono giustificare l'esclusione del fallimento successivo, ciò può comportare la sua responsabilità nei confronti della…