Art. 285 LEF
Principi
1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.
2 Possono domandare la revocazione: 1. i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento; 2. l’amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 cpv. 3, i singoli creditori.
3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).
4 Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di revoca; rimborso di un prestito bancario mediante versamenti parziali37 citazioni
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2Azione revocatoria nel senso dell'art. 288 LEF31 citazioni
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3Revocazione28 citazioni
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4Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza austriaca (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL, art. 9 della convenzione fra la Svizzera e l'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze; art. 25 segg. e 166 segg27 citazioni
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5Riconoscimento di un decreto di fallimento straniero (art. 166 segg21 citazioni
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621 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Paulianische Anfechtung / Grundbuchsperre7 citazioni
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einfache Gesellschaft; paulianische Anfechtung7 citazioni
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Einstellung der Untersuchung (Falschbeurkundung etc.)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.