Fatti

Con contratto di compravendita autenticato pubblicamente del 1° luglio 1994, X. ha venduto il suo immobile alla moglie Y. In tale occasione, a X. è stato concesso un diritto di abitazione a vita sull'immobile. Il 5 luglio 1995 è stata aperta la procedura fallimentare nei confronti di X. L'amministrazione fallimentare ha proposto un'azione revocatoria contro Y. e X. ai sensi degli art. 285 e segg. LEF.

Il tribunale cantonale ha obbligato Y. al pagamento di CHF 305'000.- alla Banca Z. di Zugo, contro la cancellazione del diritto di abitazione a favore di X. La Banca Z. ha presentato ricorso federale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il contratto di compravendita del 1° luglio 1994 sia complessivamente annullabile ai sensi dell'art. 288 LEF. Non è appropriato limitare l'annullabilità alla concessione del diritto di abitazione, in quanto questa non può essere valutata indipendentemente dal contratto di compravendita.

Sebbene il convenuto 2 (X.) non sia legittimato passivamente, in quanto non può essere…