Art. 48 OG
Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
3 Il termine è reputato osservato anche se l’atto scritto perviene in tempo utile all’autorità inferiore o a un’autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l’atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4 Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedi giuridici contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza)86 citazioni
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2Cumulo soggettivo di azioni; decisione parziale35 citazioni
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3Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato28 citazioni
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4Decisione finale; giudizio che ordina un rendiconto nell'ambito di una successione23 citazioni
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5Ammissibilità del ricorso per riforma contro decisioni pregiudiziali o incidentali (art. 50 cpv. 1 OG); diritto ad un'indennità in caso d'impossibilità della divisione della prestazione d'uscita (art. 124 cpv. 1 CC)21 citazioni
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6Ricorso per riforma contro un giudizio parziale, in cui è stata giudicata la validità di due testamenti unicamente con riferimento a quello allestito per ultimo (art. 48 cpv. 1 OG e art. 50 cpv. 1 OG); interpretazione d…21 citazioni
Ultime sentenze del TF
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