Fatti

Nell'ambito di misure relative al mercato del lavoro, il Cantone di San Gallo ha concluso un contratto con A. (il ricorrente) nella primavera del 1994 affinché quest'ultimo istituisse un'infrastruttura informatica (impresa di addestramento) destinata a 10-12, poi 15-17 persone disoccupate, con una remunerazione prevista giornaliera per partecipante. Dopo circa tre anni di collaborazione, il Cantone ha notevolmente ridotto il numero di partecipanti inviati all'impresa di addestramento, prima di risolvere infine il contratto. A. ha quindi intentato un'azione legale contro il Cantone, chiedendo il pagamento di un indennizzo. I tribunali cantonali hanno ritenuto che si trattasse di un contratto di diritto pubblico e non di diritto privato, cosa che A. contesta presentando un ricorso di riforma al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale conferma che il contratto concluso tra le parti rientra nel diritto pubblico e non nel diritto privato. Infatti, questo contratto si inquadra nell'esecuzione di misure relative al mercato del lavoro previste dalla LADI. Secondo questa legge, l'assicurazione contro la disoccupazione finanzia misure di formazione e di inserimento professionale, ma non le attua direttamente. Essa versa contributi alle istituzioni che offrono tali formazioni, come l'impresa di addestramento gestita dal ricorrente. Pertanto, il contratto tra le parti mira a disciplinare le modalità di questo sussidio pubblico, il che rientra nel diritto amministrativo e non nel diritto privato.

Anche se…