Art. 6 CC
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)17 citazioni
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2Immissioni causate da grandi manifestazioni sulla "Landiwiese" e sul terreno circostante (art. 684 CC)14 citazioni
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3Norme comunali relative alla costruzione di abitazioni a pigione moderata; controllo astratto delle norme; preminenza del diritto federale; garanzia della proprietà; libertà economica13 citazioni
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4Controllo astratto delle norme; assistenza sociale13 citazioni
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5Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato8 citazioni
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6Diritto di pegno del fisco, previsto dal diritto cantonale, a garanzia dell'imposta sull'utile risultante da una liquidazione8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Baurechtsvertrag, Zuständigkeitsfrage4 citazioni
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Erbschaftssteuer (Ersatz- bzw. Nacherbeneinsetzung)4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.