Fatti
Le parti si sono sposate il 27 giugno 1969 e vivono separati dal marzo 1993. Su domanda della moglie e riconvenzionale del marito, il Tribunale distrettuale di Baden ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle parti con sentenza del 27 ottobre 1999. Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato la controversia per una nuova decisione al Tribunale distrettuale, in quanto la ricorrente potrebbe avere diritto a un indennizzo adeguato ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC, poiché il convenuto si è fatto liquidare il suo avere della previdenza professionale all'inizio della sua attività lavorativa autonoma. Il convenuto interpone ricorso federale contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il ricorso è ammissibile. Giunge alla conclusione che la decisione impugnata è una decisione preliminare o intermedia ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, che può essere eccezionalmente impugnata con ricorso se il Tribunale federale è in grado di emettere immediatamente una decisione finale.
Nel merito, il Tribunale federale afferma che, sebbene il pagamento in contanti dell'avere previdenziale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LPP costituisca un acquisto comune nel regime ordinario dei beni, esso deve essere attribuito al patrimonio personale del beneficiario della previdenza al momento dello scioglimento del regime patrimoniale. L'altro coniuge non ha quindi diritto di partecipare a questa prestazione di uscita.…