Art. 291 LEF

Effetti

1 Chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev’essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l’eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.
2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.
3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 29/06/1972 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Revocazione di una disposizione a titolo gratuito, restituzione di una cosa acquisita in virtù di un atto revocabile, risarcimento del valore
    · 31/03/2006 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Revocazione
    · 05/02/2004 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione revocatoria per dolo; certificati di quota di una cooperativa
    · 26/05/2009 · 13 citazioni
  5. 5
    DTF 65_III_142
    27/10/1939 · 13 citazioni
  6. 6
    Azione revocatoria secondo l'art. 288 LEF. 1. Valore litigioso. (consid. 1). 2. L'azione revocatoria soggiace in ogni caso al presupposto oggettivo che l'atto impugnato del debitore pregiudichi uno o più creditori riduc…
    · 10/05/1973 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.