Art. 286 LEF

Disposizioni a titolo gratuito

1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.
2 Sono equiparati alle donazioni: 1. gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione; 2. gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.
3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revocazione
    · 05/02/2004 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione rivocatoria (art. 285 e segg
    · 12/06/1969 · 14 citazioni
  3. 3
    Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)
    · 21/12/2004 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione revocatoria per dolo; certificati di quota di una cooperativa
    · 26/05/2009 · 10 citazioni
  5. 5
    Revocazione di una disposizione a titolo gratuito, restituzione di una cosa acquisita in virtù di un atto revocabile, risarcimento del valore
    · 31/03/2006 · 9 citazioni Riassunto
  6. 6
    Interruzione della prescrizione
    · 01/02/2000 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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