Art. 286 LEF
Disposizioni a titolo gratuito
1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.
2 Sono equiparati alle donazioni: 1. gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione; 2. gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.
3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revocazione15 citazioni
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2Azione rivocatoria (art. 285 e segg14 citazioni
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3Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)11 citazioni
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4Azione revocatoria per dolo; certificati di quota di una cooperativa10 citazioni
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5Revocazione di una disposizione a titolo gratuito, restituzione di una cosa acquisita in virtù di un atto revocabile, risarcimento del valore9 citazioni
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6Interruzione della prescrizione9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2002 (Nach- und Strafsteuer, Busse)5 citazioni
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Direkte Bundessteuer 20025 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.