Fatti

I coniugi [A.X.] e [B.X.] avevano effettuato nel 1996 un conferimento di capitale di CHF 100'000 presso l'impresa individuale [Y.] Management, che gestiva una truffa finanziaria secondo il principio della catena di Ponzi. Tra gennaio e dicembre 1997 hanno ricevuto complessivamente CHF 42'770 come "quote di profitto". L'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo ha considerato tali pagamenti come reddito imponibile. I coniugi [X.] hanno presentato senza successo opposizione e ricorso. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il loro reclamo e ha deciso che le "quote di profitto" pagate dopo il 17 giugno 1997, pari a CHF 26'700, non dovevano essere considerate come redditi patrimoniali realizzati, bensì come crediti incerti che non potevano essere qualificati come reddito imponibile. Contro questa decisione, i coniugi [X.] hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui era ammissibile. Ha affermato che, per la questione se un reddito sia stato realizzato, è in linea di principio determinante il momento in cui la prestazione in questione è scaduta. Al momento del pagamento delle "quote di profitto" tra gennaio e giugno 1997, non vi erano dubbi sul fatto che si trattasse di redditi patrimoniali derivanti dal contratto di gestione patrimoniale. Il fatto che in seguito la [Y.] Management sia stata smascherata come un sistema fraudolento a catena di Ponzi non cambia nulla. Anche il fatto che l'amministrazione fallimentare abbia…