Fatti
B.W. era presidente del consiglio di amministrazione e suo marito F.B. vicepresidente del consiglio di amministrazione della A. AG. Il 21 giugno 1994, B.W. ha concesso un prestito di Fr. 2'300'000.- alla A. AG. La A. AG ha trasferito il 25 aprile 1995 il saldo residuo di Fr. 537'962.80 a B.W. per estinguere il debito rimanente. Il 15 giugno 1995 è stata aperta la procedura fallimentare sulla A. AG. Il pubblico ministero ha sporto denuncia contro B.W. e F.B. per pregiudizio dei creditori mediante diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 164 cpv. 1 CP.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il rimborso di un prestito scaduto ed esigibile non rientra nella fattispecie della diminuzione patrimoniale mediante alienazione gratuita o alienazione a fronte di una controprestazione manifestamente inferiore ai sensi dell'art. 164 cpv. 1 lett. 3 CP. Il rimborso ha comportato solo l'estinzione di una posizione passiva, pertanto non vi è stata alcuna diminuzione patrimoniale a danno dei creditori.
Anche se B.W., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ha disposto il rimborso a se stessa, ciò non cambia il fatto che lei lo ha ricevuto come creditrice del prestito e non come debitrice. L'art. 172 CP…