Art. 164 CP

Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fallimento della banca quale condizione oggettiva di punibilità del reato di cattiva gestione
    · 11/01/2018 · 47 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)
    · 21/12/2004 · 31 citazioni Riassunto
  3. 3
    Portata dell'art. 285 segg
    · 27/11/2007 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Bancarotta fraudolenta, inosservanza di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 163 n. 1 e 323 CP). 1. Il silenzio del debitore può essere considerato come comportante una diminuzione dell'attivo solta…
    · 17/09/1976 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 27/06/1988 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Casi d'applicazione (consid
    · 27/03/1963 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.