Art. 164 CP
Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fallimento della banca quale condizione oggettiva di punibilità del reato di cattiva gestione47 citazioni
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2Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)31 citazioni
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3Portata dell'art. 285 segg22 citazioni
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4Bancarotta fraudolenta, inosservanza di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 163 n. 1 e 323 CP). 1. Il silenzio del debitore può essere considerato come comportante una diminuzione dell'attivo solta…8 citazioni
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57 citazioni
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6Casi d'applicazione (consid5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB)20 citazioni
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18 citazioni
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Mehrfache qualifizierte Veruntreuung, Misswirtschaft, mehrfache Geldwäscherei etc., Willkür18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.