Fatti
Il ricorrente era presidente del consiglio di amministrazione della [B. AG] (di seguito denominata società) per gli esercizi 2012 e 2013. La procura cantonale di Zugo gli contestava di aver aggravato, con gravi negligenze nell’esercizio della professione, lo stato di sovraindebitamento della società. In particolare, gli veniva imputato:
- il mancato redigere di un bilancio intermedio nel periodo compreso tra l’autunno 2012 e giugno 2013;
- l’omissione della segnalazione dello stato di sovraindebitamento a partire dalla fine del 2012 fino all’apertura della procedura fallimentare della società, avvenuta il 30 agosto 2013;
- la violazione dell’obbligo di tenuta della contabilità per gli esercizi 2012 e 2013.
Il 16 luglio 2021 il tribunale penale del Canton Zugo ha archiviato il procedimento nei confronti del ricorrente per quanto concerne l’accusa di plurime omissioni dell’obbligo di tenuta della contabilità, a causa della prescrizione dell’azione penale. Tuttavia, lo ha condannato per gestione scorretta a 125 pene pecuniarie giornaliere da Fr. 410.-- con sospensione condizionale della pena. L’Appello del Canton Zugo, con sentenza del 11 luglio 2022, ha respinto l’impugnazione del ricorrente e confermato la condanna a 120 pene pecuniarie giornaliere da Fr. 410.-- con sospensione condizionale della pena. Con ricorso in materia penale, il ricorrente ha chiesto l’assoluzione o, in subordine, la rimessione della causa al tribunale d’appello per ulteriori accertamenti in fatto.
La società era sovraindebitata e di fatto illiquida sin dalla fine del 2011. Nonostante ripetuti avvertimenti dell’organo di revisione, il ricorrente ha iscritto nell’attivo del bilancio i costi di sviluppo del software [D.] , malgrado la sua immissione sul mercato fosse incerta e la società non disponesse di un sistema di distribuzione funzionante. La situazione finanziaria è ulteriormente peggiorata, in particolare a seguito del fallimento della società di distribuzione [E.] nell’agosto 2012. Il ricorrente ha intrapreso tentativi di risanamento, tra cui la ricerca di investitori, ma non è riuscito a reperire almeno 1 milione di Fr. a breve termine. Al 31 dicembre 2012 la società risultava ancora sovraindebitata e il ricorrente ha omesso di presentare la segnalazione dello stato di sovraindebitamento o di redigere un bilancio intermedio.
Legge
1. Fatto costitutivo della gestione scorretta ai sensi dell’art. 165 n. 1 CP
Il fatto costitutivo della gestione scorretta richiede un reato di evento, in cui l’autore, con gravi negligenze nell’esercizio della professione, provoca o aggrava lo stato di sovraindebitamento. Tale negligenza sussiste in particolare quando vengono violate norme giuridiche in materia di gestione d’impresa, come la trascuratezza della contabilità o la violazione dell’obbligo di segnalazione dello stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO. La precedente istanza ha accertato che la società era definitivamente sovraindebitata al più tardi alla fine del 2012. L’iscrizione nell’attivo del bilancio dei costi di sviluppo del software [D.] violava il principio della prudenza contabile e ha portato a una sovrastima ingiustificata del patrimonio netto. Inoltre, il ricorrente ha omesso di redigere un bilancio intermedio e di presentare la segnalazione dello stato di sovraindebitamento, nonostante la situazione finanziaria della società ne rendesse obbligatoria la presentazione.
Il nesso di causalità tra il comportamento contrario agli obblighi del ricorrente e l’aggravamento dello stato di sovraindebitamento è dato, poiché la società, senza la contabilizzazione non consentita e l’omissione della segnalazione dello stato di sovraindebitamento, sarebbe probabilmente fallita prima. La precedente istanza si è basata sulle risultanze dell’organo di revisione e sui documentati avvertimenti rivolti al consiglio di amministrazione.
2. Elemento soggettivo: dolo e dolo eventuale
L’elemento soggettivo richiede il dolo in relazione all’azione di bancarotta. Per quanto concerne il danno patrimoniale, è sufficiente la colpa grave. Il ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere che la società era sovraindebitata e, nondimeno, non ha adottato le misure necessarie per presentare la segnalazione dello stato di sovraindebitamento o intraprendere azioni di risanamento. La precedente istanza ha riconosciuto il dolo eventuale, poiché il ricorrente conosceva i rischi della realizzazione del fatto costitutivo e ha accettato il peggioramento della situazione finanziaria della società. La sua convinzione in una possibile ripresa è stata considerata come un’illusione o una deliberata autoinganno, poiché oggettivamente non sussistevano più reali possibilità di risanamento.
La precedente istanza ha tenuto conto della lunga durata dell’inattività (otto mesi nel 2013), della ricerca di investitori senza prospettive e del fatto che il ricorrente era stato nominato amministratore delegato specificamente per affrontare la crisi. Il…