Fatti
Il 4 ottobre 2005, B.A. cedette un credito nei confronti di C. a sua moglie A.A. In quel momento, erano in corso nei confronti di B.A. diverse procedure esecutive che avevano portato all'emissione di attestati di carenza di beni. Il 10 ottobre 2005, A.A. ha intentato una causa contro C. per far valere il credito. Il tribunale distrettuale ha respinto la domanda, in quanto la cessione era illecita e quindi nulla, poiché B.A. non aveva dichiarato il credito nell'ambito dell'esecuzione forzata. Il tribunale superiore ha confermato questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione del tribunale superiore e rinviato il caso al primo grado per un nuovo esame. Ha affermato che la violazione dell'art. 164 cpv. 1 CP (pregiudizio dei creditori mediante riduzione del patrimonio) non comporta automaticamente la nullità dell'atto giuridico ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 CO. Le norme penali del CP servono principalmente alla tutela generale dei creditori, mentre la tutela dei creditori è disciplinata nel diritto fallimentare e esecutivo. Il concetto della LP verrebbe eluso se una violazione dell'art. 164 CP comportasse la nullità dell'atto giuridico.
Inoltre, la parte resistente ha sostenuto che la ricorrente e suo marito avevano utilizzato in modo improprio l'istituto della cessione e si…