Art. 163 CP
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Bancarotta fraudolenta, inosservanza di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 163 n. 1 e 323 CP). 1. Il silenzio del debitore può essere considerato come comportante una diminuzione dell'attivo solta…38 citazioni
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2Nozione di danneggiato30 citazioni
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3Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)26 citazioni
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4Il suo patrimonio è pertanto per lui un patrimonio altrui (consid. 3). 2. a) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito del patrimonio di una società anonima con un solo azionista e nel quale s…24 citazioni
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51. Codice penale23 citazioni
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6Amministrazione infedele (art. 158 CP) a danno di una SA unipersonale18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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22 citazioni
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Teilweise versuchter Pfändungsbetrug, mehrfache Urkundenfälschung etc.; Strafzumessung15 citazioni
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12 citazioni10/07/2009 · 12 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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