Art. 163 CP

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Bancarotta fraudolenta, inosservanza di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 163 n. 1 e 323 CP). 1. Il silenzio del debitore può essere considerato come comportante una diminuzione dell'attivo solta…
    · 17/09/1976 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di danneggiato
    · 01/09/2014 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)
    · 21/12/2004 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    Il suo patrimonio è pertanto per lui un patrimonio altrui (consid. 3). 2. a) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito del patrimonio di una società anonima con un solo azionista e nel quale s…
    · 22/03/1991 · 24 citazioni Riassunto
  5. 5
    1. Codice penale
    · 21/10/1977 · 23 citazioni Riassunto
  6. 6
    Amministrazione infedele (art. 158 CP) a danno di una SA unipersonale
    · 16/03/2015 · 18 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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