Fatti
Il fondo di investimento S.-Anlagefonds è stato creato il 16 settembre 1963. La società T. AG ne era la società di gestione e le società E. AG e B.L. AG ne erano i depositari. Il fondo ha emesso certificati che sono stati venduti agli investitori con la promessa di un rendimento del 5%. Tuttavia, il fondo non ha generato utili e i certificati sono stati utilizzati per finanziare le attività della società T. AG. Gli imputati, E., L., K. e S., sono stati condannati per bancarotta fraudolenta, falso, abuso di fiducia e altri reati.
La questione in lite è se gli imputati abbiano commesso una colpa penale diminuendo il patrimonio del fondo di investimento. I giudici hanno considerato che il patrimonio del fondo di investimento non è considerato un patrimonio proprio della società di gestione, ma piuttosto un patrimonio speciale che è gestito per conto degli investitori.
Legge
I giudici hanno considerato che l'articolo 163 del Codice penale svizzero, che concerne la bancarotta fraudolenta, non si applica al patrimonio del fondo di investimento. Infatti, il patrimonio del fondo di investimento non è considerato un patrimonio proprio della società di gestione, ma piuttosto un patrimonio speciale che è gestito per conto degli investitori.
I giudici hanno anche considerato che la diminuzione del patrimonio del fondo di investimento non costituisce una colpa penale, poiché non ha leso gli interessi dei creditori della società di gestione. I creditori della società di gestione non possono pretendere una parte del patrimonio del fondo di investimento, poiché questo è gestito per conto…