Art. 167 CP

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio generale
    · 22/01/1991 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)
    · 21/12/2004 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 163 e 167 CP. 1. Elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta e del reato consistente a favorire certi creditori (consid. 1). 2. Una società sul punto di fallire, che trasmette i propri beni ad un'a…
    · 20/01/1967 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Estradizione. 1. La violazione del principio della specialità va fatto valere con il ricorso per cassazione
    · 14/04/1978 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Interruzione della prescrizione
    · 01/02/2000 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 74_IV_40
    01/01/1948 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Misswirtschaft, Bevorzugung eines Gläubigers; Verletzung des Akkusationsprinzips
    · 27/02/2017 · 9 citazioni de Riassunto
  • Bevorzugung eines Gläubigers, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte; Willkür
    · 02/11/2017 · 5 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 17/09/2007 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.