Art. 167 CP
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio generale21 citazioni
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2Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP)10 citazioni
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310 citazioni
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4Estradizione. 1. La violazione del principio della specialità va fatto valere con il ricorso per cassazione6 citazioni
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5Interruzione della prescrizione5 citazioni
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6DTF 74_IV_405 citazioni01/01/1948 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Misswirtschaft, Bevorzugung eines Gläubigers; Verletzung des Akkusationsprinzips9 citazioni
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Bevorzugung eines Gläubigers, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte; Willkür5 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.