Art. 252 LEF
1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.
2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.
3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisioni dei creditori adottate nella procedura fallimentare mediante circolare (art. 252 segg2 citazioni
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2DTF 69_III_182 citazioni14/04/1943 · 2 citazioni
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3DTF 54_III_1182 citazioni01/01/1928 · 2 citazioni
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4DTF 53_III_1071 citazioni19/07/1927 · 1 citazioni
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5Seconda adunanza dei creditori (art. 252 segg0 citazioni
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6Di massima, il creditore del fallimento, la cui pretesa non è ammessa e per la quale è pendente un processo, ha nondimeno qualità per presentare reclamo - giusta gli art. 17 sgg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gläubigerversammlung (Beschwerde über ein Konkursamt)1 citazioniPS140169· 04/09/2014 · 1 citazioni de
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Richiesta0 citazioniLB150044· 13/12/2016 · 0 citazioni de
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Gläubigerversammlung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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