Art. 252 LEF

1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.
2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.
3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Decisioni dei creditori adottate nella procedura fallimentare mediante circolare (art. 252 segg
    · 24/10/1977 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 69_III_18
    14/04/1943 · 2 citazioni
  3. 3
    DTF 54_III_118
    01/01/1928 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 53_III_107
    19/07/1927 · 1 citazioni
  5. 5
    Seconda adunanza dei creditori (art. 252 segg
    · 11/11/1975 · 0 citazioni
  6. 6
    Di massima, il creditore del fallimento, la cui pretesa non è ammessa e per la quale è pendente un processo, ha nondimeno qualità per presentare reclamo - giusta gli art. 17 sgg
    · 21/08/1964 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Gläubigerversammlung (Beschwerde über ein Konkursamt)
    PS140169
    · 04/09/2014 · 1 citazioni de
  • Richiesta
    LB150044
    · 13/12/2016 · 0 citazioni de
  • Gläubigerversammlung
    · 01/12/2014 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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