Fatti

La Albaplast SA aveva intentato un'azione di risarcimento danni nei confronti del defunto J.J. Drittenbass per un importo di 150.000 franchi, ma era stata respinta dal Tribunale commerciale del Cantone di San Gallo. La Albaplast SA aveva presentato appello al Tribunale federale. Dopo l'apertura del fallimento sull'eredità di J.J. Drittenbass, il credito della Albaplast SA era stato annotato nel piano di ripartizione "pro memoria". L'Ufficio fallimentare di San Gallo intendeva proseguire il processo a nome della massa fallimentare. A seguito di ciò, la Albaplast SA aveva presentato ricorso contro tale decisione dell'Ufficio fallimentare, chiedendone l'annullamento.

Legge

1. Il Tribunale federale afferma che, in linea di principio, anche un creditore concorsuale non riconosciuto, il cui credito sia ancora oggetto di una controversia pendente, è legittimato a presentare ricorso ai sensi degli art. 17 e segg. LEF contro le decisioni degli organi fallimentari. Ciò serve a preservare il ricorrente dai pregiudizi che potrebbero derivare da una decisione degli organi fallimentari. 2. Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di un provvedimento di realizzazione o di un'altra disposizione che incida sull'espletamento della procedura fallimentare, bensì solo della presa di posizione della massa fallimentare in merito al credito concorsuale controverso della…