Art. 164 CO
Ammissibilità
1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2 Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l’eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi23 citazioni
-
2Obbligo del coniuge divorziato di contribuire al mantenimento dei suoi figli15 citazioni
-
313 citazioni
-
4Art. 76 cpv. 1 OAVS. - L'autorizzazione a versare la rendita a un terzo, oppure ad un'autorità, può essere validamente data solo dopo che la commissione dell'assicurazione per l'invalidità si è pronunciata sul diritto a…13 citazioni
-
5Responsabilità nella società anonima; concordato con abbandono parziale dell'attivo; distinzione tra danno diretto ed indiretto dei creditori della società. 1. Metodo ammissibile per delimitare i beni in caso di concord…10 citazioni
-
6Art. 260 LEF: rinuncia del creditore cessionario al proprio credito ammesso nella graduatoria10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
7 citazioni09/06/2004 · 7 citazioni de
-
5 citazioni12/08/2010 · 5 citazioni de
-
5 citazioni03/09/2002 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.