Fatti
Il comune di Altdorf, in qualità di autorità competente per l'assistenza sociale, aveva erogato anticipi al beneficiario Z. Quando l'assicurazione invalidità aveva successivamente riconosciuto a Z. una rendita con effetto retroattivo, il comune aveva richiesto che l'arretrato della rendita, pari a CHF 24'118.60, fosse versato a esso per compensare le prestazioni di assistenza sociale erogate. L'ufficio AI aveva rifiutato, in quanto riteneva che non vi fosse una base legale per il diritto di regresso del comune. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del comune.Legge
Il Tribunale federale afferma che il comune, in qualità di autorità di assistenza sociale che ha erogato anticipi, ha il diritto di ottenere il pagamento dell'arretrato della rendita. Sebbene la legge cantonale sull'assistenza sociale non preveda un diritto di regresso esplicito, l'art. 22 cpv. 2 lett. a della LPGA consente la cessione di arretrati all'autorità di assistenza sociale, nella misura in cui essa abbia erogato anticipi.
Il Tribunale federale precisa che il concetto di cessione di cui all'art. 22 LPGA corrisponde al diritto di cessione di crediti di cui agli art. 164 e segg. CO. Di conseguenza, anche crediti futuri nei confronti dell'assicuratore sociale possono essere validamente ceduti, purché il…