Art. 20 LPGA

Garanzia d’impiego appropriato

1 Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
  1. a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.
2 Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 cpv. 2.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Versamento della rendita per figli in mano di terzi
    · 27/12/2007 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 06/08/2010 · 28 citazioni Riassunto
  3. 3
    Restituzione di prestazioni percepite indebitamente; parte di rendita di invalidità
    · 28/06/2017 · 25 citazioni Riassunto
  4. 4
    Queste regole sono ugualmente valide in caso di comportamento colposo della persona tenuta alla restituzione. (consid. 3)
    · 06/07/2005 · 18 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 17/09/2012 · 15 citazioni
  6. 6
    Cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi
    · 20/10/2008 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.