Fatti

Nell'ambito di misure di protezione del matrimonio, il marito è stato obbligato a pagare alla moglie un contributo mensile di mantenimento di CHF 300. Successivamente, il marito ha richiesto l'abolizione di questo contributo di mantenimento, ma la richiesta è stata respinta. La moglie ha quindi richiesto che l'ufficio AI detraesse direttamente il contributo di mantenimento dalla rendita AI del marito e lo accreditasse sul suo conto. Tuttavia, il Tribunale superiore ha annullato questa disposizione, in quanto l'art. 20 cpv. 1 LPGA prevede il pagamento diretto solo a una persona tenuta agli alimenti, ma non a una persona avente diritto agli alimenti come la moglie.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione del Tribunale superiore. Ha affermato che il testo dell'art. 20 cpv. 1 LPGA è chiaro e non consente il pagamento diretto alla moglie. Anche la storia della sua elaborazione e il suo collegamento con altre disposizioni di legge parlano contro un'interpretazione estensiva della norma. Il Tribunale federale non ha quindi visto alcun motivo per discostarsi dal chiaro testo della legge, in quanto ciò costituirebbe un'applicazione arbitraria del diritto.

Infine, il Tribunale federale ha respinto anche i reclami della ricorrente secondo cui…