Fatti
Il caso riguarda la compensazione di arretrati di rendita dell'assicurazione invalidità con richieste di risarcimento danni della cassa di compensazione Promea ai sensi dell'art. 52 LAVS.
L'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha concesso a T. con decisione del 26 novembre 2008, con un grado di invalidità del 50%, una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2006. Da ciò è risultato un arretrato di CHF 38'315.-. L'ufficio AI ha compensato da questo CHF 34'982.15 con richieste di risarcimento danni (inclusi i costi di esecuzione) della cassa di compensazione Promea.
T. ha presentato ricorso contro la decisione e ha chiesto che la compensazione con le richieste di risarcimento danni della cassa di compensazione non fosse ammissibile. Il tribunale cantonale ha accolto parzialmente il ricorso e ha fissato l'importo da compensare con la cassa di compensazione a CHF 31'667.15.
T. ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato l'ammissibilità della compensazione di arretrati di rendita dell'assicurazione invalidità con richieste di risarcimento danni della cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS.
La compensazione è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. La compensazione intersettoriale di prestazioni e richieste tra assicurazioni sociali è ammissibile.
Il Tribunale federale ha affermato che la LPGA non contiene una norma generale sulla compensazione e che l'estinzione di richieste mediante compensazione deve essere valutata secondo le disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali…