Art. 52 LAVS
Responsabilità
1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.
3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.
4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.
5 In deroga all’articolo 58 cpv. 1 LPGA , in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
6 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12’807 citazioni
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22’331 citazioni
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3Art. 52 LAVS. - Obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno1’620 citazioni
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41’317 citazioni
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5Art. 52 LAVS e art. 82 OAVS. - Danno derivato alla cassa dal mancato pagamento e dalla perenzione di contributi paritetici1’262 citazioni
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6Momento della conoscenza del danno1’165 citazioni
Ultime sentenze del TF
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