Art. 52 LAVS

Responsabilità

1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.
3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.
4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.
5 In deroga all’articolo 58 cpv. 1 LPGA , in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
6 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 28/06/1982 · 2’807 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 14/03/1997 · 2’331 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 52 LAVS. - Obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno
    · 03/11/1982 · 1’620 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 05/12/1995 · 1’317 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 52 LAVS e art. 82 OAVS. - Danno derivato alla cassa dal mancato pagamento e dalla perenzione di contributi paritetici
    · 01/07/1986 · 1’262 citazioni Riassunto
  6. 6
    Momento della conoscenza del danno
    · 06/11/2000 · 1’165 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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