Fatti
Il ricorrente B. era presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e socio unico della società B. AG, nei cui confronti è stata aperta la procedura fallimentare il 18 maggio 1977. La Cassa di compensazione AGRAPI ha richiesto a B. il risarcimento dei contributi paritetici di assicurazione sociale pari a circa CHF 75'000, che la società non aveva versato alla Cassa di compensazione. Il tribunale cantonale delle assicurazioni aveva accolto la domanda della Cassa di compensazione, in quanto B. aveva omesso colposamente di pagare i contributi.Legge
Tuttavia, il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che B. non fosse tenuto al risarcimento del danno nonostante il mancato pagamento dei contributi. Sebbene fosse accertato che B. aveva intenzionalmente omesso di pagare i contributi entro i termini, si dovevano considerare le circostanze: B. si era impegnato onestamente per mantenere in attività l'impresa e aveva inizialmente soddisfatto le richieste essenziali per la sopravvivenza dei dipendenti e dei fornitori. Poteva quindi sperare di poter successivamente saldare i contributi alla Cassa di compensazione, poiché…