Fatti

La società N. AG è stata iscritta nel registro di commercio il 13 febbraio 1976. S. era l'unico membro del consiglio di amministrazione e aveva la firma individuale insieme a sua moglie. Il 27 settembre 1977 è stata aperta la procedura fallimentare sulla società per azioni, con una perdita di Fr. 67'251.35 per la cassa di compensazione del Cantone di Zurigo. In base all'art. 52 LAVS, la cassa di compensazione ha fatto valere l'importo nei confronti di S.

S. ha presentato opposizione contro le decisioni. La commissione di ricorso OASI del Cantone di Zurigo ha accolto la denuncia e ha obbligato S. al pagamento dell'importo. S. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 52 LAVS, un datore di lavoro che ha causato un danno intenzionalmente o per negligenza grave, deve risarcirlo alla cassa di compensazione. La cassa di compensazione può presumere che il datore di lavoro abbia violato intenzionalmente o almeno per negligenza grave le disposizioni, a meno che non vi siano indizi della legittimità dell'azione o dell'assenza di colpa del datore di lavoro.

Nel caso in questione, è certo che la società N. AG non ha pagato i contributi di assicurazione sociale e che ciò ha causato un danno alla cassa di compensazione. S., in qualità di unico membro del consiglio di amministrazione, non può scusarsi dicendo che è stato raggiunto un accordo…