Fatti
La società P. SA era affiliata in qualità di datore di lavoro alla Cassa di compensazione del Cantone di Friburgo (la cassa). Dopo l'apertura del fallimento di questa società il 2 luglio 1990, la cassa ha emesso una decisione il 14 gennaio 1991 che rendeva G., uno degli organi della società, responsabile del danno subito (perdita di contributi paritetici) e gli chiedeva il risarcimento fino a concorrenza di 1'387 fr. 90. G. ha fatto opposizione a questa decisione, ma il Tribunale amministrativo del Cantone di Friburgo ha dato ragione alla cassa il 17 marzo 1994. G. ha quindi ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo di essere liberato. Ha sostenuto di essere stato dichiarato personalmente fallito il 31 agosto 1990.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il credito risarcitorio della cassa fosse sorto il 2 luglio 1990, ovvero prima dell'apertura del fallimento personale di G. il 31 agosto 1990. Pertanto, la decisione del 14 gennaio 1991 notificata a G. era nulla, in quanto avrebbe dovuto essere notificata all'amministrazione del fallimento di G., unica legittimata a rappresentarlo in tale procedura.
Il Tribunale ha precisato che il credito risarcitorio fondato sull'art. 52 LAVS sorge nel momento in cui il danno è causato, ovvero qui all'apertura del fallimento della società…