Art. 206 LEF
1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2 Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3 Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esclusione delle esecuzioni contro il fallito17 citazioni
-
2Azione di accertamento giusta l'art. 85a LEF, controversia di natura civile (art. 46 OG); effetti del fallimento dell'attore sul procedimento giudiziario (art. 204, 206 e 207 LEF)12 citazioni
-
3Diritto dell'ufficio del fallimento di staggire dei beni. 1. La cessazione delle esecuzioni dirette contro il debitore conseguente all'apertura del fallimento (art. 206 LEF) priva di oggetto i processi di rivendicazione…11 citazioni
-
4Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi; ripresa delle esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento (art. 230 cpv. 4 LEF)10 citazioni
-
59 citazioni
-
67 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
rigetto definitivo dell'opposizione6 citazioni
-
Disposizione per l'avvio di una procedura di opposizione ai sensi dell'art. 107 LEF5 citazioni
-
rigetto provvisorio dell'opposizione5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.