Fatti
La società M. SA e il suo direttore P. sono stati dichiarati falliti il 19 luglio 1991. Sostenendo di aver subito in questi due fallimenti un danno pari all'ammontare dei contributi paritetici AVS/AC da agosto/ottobre 1990 a marzo 1991, la Cassa X. (di seguito: la Cassa) ha notificato a P., il 3 e il 21 settembre 1992, due decisioni di risarcimento del danno sulla base degli artt. 52 LAVS e 81 OAVS. L'ufficio esecuzioni ha ordinato un pignoramento dello stipendio di P. a seguito di queste decisioni. P. ha quindi richiesto all'autorità cantonale di vigilanza di annullare il pignoramento e i due procedimenti esecutivi della Cassa, ritenendo che essi contravvenissero all'art. 206 LEF.
Legge
Conformemente all'art. 206 LEF, le esecuzioni dirette contro il fallito decadono di pieno diritto e non può essere intrapresa alcuna nuova esecuzione durante la liquidazione del fallimento per quanto riguarda i crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, le esecuzioni possono essere esercitate durante la liquidazione del fallimento quando mirano all'esecuzione di un credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il credito per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS sia distinto dal credito per il pagamento dei contributi. Questo credito di…