Art. 116 CO
In generale
1 L’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.
2 In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assunzione di debito o novazione? Intenzione di novare negata in base alle dichiarazioni delle parti, alle circostanze e in considerazione degli interessi in gioco7 citazioni
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27 citazioni
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3Conto corrente. 1. Art. 117 cpv. 2 CO7 citazioni
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4DTF 60_II_3327 citazioni01/01/1934 · 7 citazioni
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5Fideiussione a termine6 citazioni
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6Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di prestito6 citazioni
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6 citazioni
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OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.